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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0722 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 474 del codice di procedura civile definisce i titoli esecutivi in virtù dei quali può aver luogo l'esecuzione forzata. Tra questi non rientrano:

ALe sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
BLe cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia.
CGli atti ricevuti da notaio, segretario comunale, ufficiale giudiziario e avvocato.
DLe scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.
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Risposta corretta: C

Gli atti ricevuti da notaio, segretario comunale, ufficiale giudiziario e avvocato.

art. 474 c.p.c.
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