Dispone l'art. 328, 1° comma, del codice di procedura civile, in materia di decorrenza dei termini delle impugnazioni delle sentenze contro gli eredi della parte defunta, che se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299 dello stesso codice (morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti):
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Il termine di cui all'articolo 327 del predetto codice è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.