Dispone l'articolo 96, 4° comma, del codice di procedura civile, che nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma del medesimo articolo, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro:
Mostra la risposta corretta
Non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.