Dispone l'art. 189 del codice di procedura civile che il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188 dello stesso codice, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, il termine perentorio:
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Non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.