Gli articoli da 102 a 107 del codice di procedura civile prevedono alcuni istituti per assicurare il rispetto del contraddittorio nel processo. A riguardo, nell'ipotesi in cui ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, si configura l'istituto:
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Dell'intervento volontario.