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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0772 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 484 del codice di procedura civile dispone che l'espropriazione forzata è diretta da un giudice e che la nomina di tale giudice dell'esecuzione è fatta:

ADal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
BDal presidente della corte d'appello, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro cinque giorni dalla sua formazione.
CDal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro cinque giorni dalla sua formazione.
DDal presidente della corte d'appello, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
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Risposta corretta: A

Dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

art. 484 c.p.c.
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