AIl giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma dello stesso codice, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.
BNon possono in ogni caso essere nominati più consulenti.
CIl collegio, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma dello stesso codice, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.
DIl giudice istruttore o il collegio, a seconda dei casi, con decreto ai sensi dell'articolo 183, quarto comma dello stesso codice, o con altro successivo decreto, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.