Il 1° co. dell’art. 7 del codice di procedura civile, attribuiva al giudice di pace la competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge esse non sono attribuite alla competenza di altro giudice. A seguito della modifica introdotta dall'art. 3, 1° co., lett. a, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, tale limite di valore:
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È stato incrementato a diecimila euro.