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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0780 · banca dati Magistratura Tributaria

Il 1° co. dell’art. 7 del codice di procedura civile, attribuiva al giudice di pace la competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge esse non sono attribuite alla competenza di altro giudice. A seguito della modifica introdotta dall'art. 3, 1° co., lett. a, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, tale limite di valore:

AÈ stato incrementato a dodicimila euro.
BÈ stato decrementato a tremila euro.
CÈ stato incrementato a diecimila euro.
DÈ stato incrementato a quindicimila euro.
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Risposta corretta: C

È stato incrementato a diecimila euro.

art. 7 c.p.c.
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