Dispone l'art. 300 del codice di procedura civile che, se alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299 del predetto codice (morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio:
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Esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.