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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0782 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 300 del codice di procedura civile che, se alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299 del predetto codice (morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio:

AIl processo è interrotto al momento dell'evento.
BIl processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 dello stesso codice.
CIl processo è interrotto dal momento della dichiarazione in udienza dell'evento o della notificazione alle altre parti, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo 299 dello stesso codice.
DEsso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.
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Risposta corretta: D

Esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

art. 300 c.p.c.
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