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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0787 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 96, 1° comma, del codice di procedura civile, se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può disporre, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese:

AAl risarcimento dei danni.
BAl pagamento, in favore della controparte, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.
CAl pagamento, a favore della controparte, di un indennizzo pari al doppio delle spese sostenute.
DAl pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
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Risposta corretta: A

Al risarcimento dei danni.

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