Gli articoli da 102 a 107 del codice di procedura civile prevedono alcuni istituti per assicurare il rispetto del contraddittorio nel processo. A riguardo, nell'ipotesi in cui più parti agiscano o siano convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni, si configura l'istituto:
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Del litisconsorzio facoltativo.