Gli articoli da 102 a 107 del codice di procedura civile prevedono alcuni istituti per assicurare il rispetto del contraddittorio nel processo. A riguardo, nell'ipotesi in cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita, si configura l'istituto:
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Dell'intervento su istanza di parte.