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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0826 · banca dati Magistratura Tributaria

In base al disposto dell'art. 17 del codice di procedura civile, il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; in particolare, quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, si determina:

ADal valore del coacervo dei crediti contestati.
BDal valore dei beni controversi.
CDal valore del credito dichiarato dall'attore o in mancanza da quello che emerge dagli atti.
DDal valore del maggiore dei crediti contestati.
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Risposta corretta: D

Dal valore del maggiore dei crediti contestati.

art. 17 c.p.c.
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