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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0827 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 810 del codice di procedura civile prevede che quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve provvedere alla notificazione per iscritto delle generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati:

ANei venti giorni successivi, in mancanza della quale la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.
BNei venti giorni successivi, in mancanza della quale la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente della corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
CNei trenta giorni successivi, in mancanza della quale la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.
DNei trenta giorni successivi, in mancanza della quale la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente della corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
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Risposta corretta: A

Nei venti giorni successivi, in mancanza della quale la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

art. 810 c.p.c.
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