L'art. 810 del codice di procedura civile prevede che quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve provvedere alla notificazione per iscritto delle generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati:
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Nei venti giorni successivi, in mancanza della quale la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.