Ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile, può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto:
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Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.