Il creditore, in base a quanto disposto dall'art. 483 del codice di procedura civile, può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge?
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Sì, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.