A norma dell'art. 413 del codice di procedura civile, le controversie individuali di lavoro previste dall'articolo 409 dello stesso codice sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. A riguardo, è corretto affermare che competente per territorio è anche il giudice presso la cui circoscrizione il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto?
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Sì.