In base al novellato art. 15 del codice di procedura civile, il valore delle cause relative a beni immobili è determinato - nelle cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta - moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:
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Per cento.