Dispone l'art. 127-ter del codice di procedura civile che, avverso il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza con il deposito di note scritte e assegna un termine perentorio per il deposito delle predette note, ciascuna parte costituita può opporsi entro il termine perentorio previsto nello stesso art. 127-ter; su tale opposizione, il giudice provvede:
Mostra la risposta corretta
Nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile.