A norma dell'art. 545, 5° comma, del codice di procedura civile, in caso di simultaneo concorso di più crediti azionati contro il debitore esecutato nelle forme della espropriazione mobiliare presso terzi, il pignoramento non può estendersi:
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Oltre la metà dell'ammontare delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.