A norma dell'art. 202 del codice di procedura civile, il giudice istruttore, quando dispone mezzi di prova, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione; se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice:
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Ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.