L'art. 427 del codice di procedura civile dispone che il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal Capo I (Delle controversie individuali di lavoro) del Libro II riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409 dello stesso codice, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti:
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La rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.