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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0899 · banca dati Magistratura Tributaria

Il giudice istruttore, a norma dell'art. 296 del codice di procedura civile, può disporre, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, la sospensione del processo:

APer una sola volta, per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
BPer una sola volta, per un periodo non superiore a sei mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
CPer non più di due volte, per un periodo non superiore a sei mesi, fissando le udienze per la prosecuzione del processo medesimo.
DPer non più di due volte, per un periodo non superiore a tre mesi, fissando le udienze per la prosecuzione del processo medesimo.
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Risposta corretta: A

Per una sola volta, per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

art. 296 c.p.c.
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