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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0929 · banca dati Magistratura Tributaria

In base al disposto dell'art. 17 del codice di procedura civile, il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; in particolare, quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619 dello stesso codice, si determina:

ADal valore dei beni controversi.
BDal valore del credito dichiarato dall'attore o in mancanza da quello che emerge dagli atti.
CDal valore del maggiore dei crediti contestati.
DDal valore del coacervo dei crediti contestati.
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Risposta corretta: A

Dal valore dei beni controversi.

art. 17 c.p.c.
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