Secondo quanto disposto dall'art. 164 del codice di procedura civile, la citazione è nulla, tra l'altro:
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Se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163 dello stesso codice oppure se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn. 1) e 2) dell'art. 163 dello stesso codice.