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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0933 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 499 del codice di procedura civile, i creditori intervenuti nell'esecuzione, i cui crediti siano stati disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, del predetto codice, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero?

ASì, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo nei sessanta giorni successivi all'udienza di comparizione.
BNo.
CSì, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo nei trenta giorni successivi all'udienza di comparizione.
DSì, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo nei quaranta giorni successivi all'udienza di comparizione.
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Risposta corretta: C

Sì, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo nei trenta giorni successivi all'udienza di comparizione.

art. 499 c.p.c.
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