A norma dell'art. 499 del codice di procedura civile, i creditori intervenuti nell'esecuzione, i cui crediti siano stati disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, del predetto codice, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero?
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Sì, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo nei trenta giorni successivi all'udienza di comparizione.