L'art. 213 del codice di procedura civile prevede che, fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211 del medesimo codice, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo. A riguardo, entro quale termine l'amministrazione deve trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego?
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Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.