Dispone l'art. 178, 3° comma, del codice di procedura civile che il reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, dichiara l'estinzione del processo deve essere proposto:
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Nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.