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Diritto Processuale TributarioQuesito ufficiale PTRI-0166 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:

AQuando non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa a titolo definitivo dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito.
BQuando sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito.
CQuando sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, per il totale dell'ammontare da questo stabilito.
DQuando non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito.
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Risposta corretta: D

Quando non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito.

art. 19 d.lgs. 472/1997
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