AQuando non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa a titolo definitivo dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito.
BQuando sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito.
CQuando sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, per il totale dell'ammontare da questo stabilito.
DQuando non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito.