Quando non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo:
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Nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. Così statuisce l'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472.