AIl presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, indica la sezione, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
BIl presidente di sezione, col decreto di cui al comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
CIl presidente di sezione, col decreto di cui al comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
DIl presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.