AI magistrati tributari di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del sessantesimo anno di età.
BI magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
CI magistrati tributari di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
DI magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 545 e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del sessantesimo anno di età.