Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso alle Corti di giustizia tributaria.
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Così dispone l'art. 18 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472.
Così dispone l'art. 18 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472.
Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello:
PTRI-0166Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:
PTRI-0192Quando non sussiste la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo:
PTRI-0251Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:
PTRI-0280Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472:
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