ASe l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita prima della decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per la metà o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di secondo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice del primo grado secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472.
BSe l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita prima della decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472.
CSe l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472.
DSe l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per la metà o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472.