ASono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87 del medesimo decreto, anche se rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
BSono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87 del medesimo decreto, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
CSono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 75 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 85 del medesimo decreto, anche se rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
DSono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87 del medesimo decreto, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.