ALe riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante nella misura del quaranta per cento delle riserve medesime.
BLe riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione.
CLe riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate non concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.
DLe riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante nella misura del trenta per cento delle riserve medesime.