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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0009 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

APer le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
BPer le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
CPer le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità non può essere riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
DPer le imposte non ancora versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta pari alla metà dell’ammontare complessivo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti.
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Risposta corretta: B

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

art. 26 d.P.R. 917/1986
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