ASono equiparate alle società semplici. Non sono equiparate alle società in nome collettivo, anche laddove queste abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 relative a questo tipo di società.
BSono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 relative a questo tipo di società.
CSono equiparate alle società semplici. Non sono equiparate alle società in nome collettivo, anche laddove queste abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società a responsabilità limitata, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 relative a questo tipo di società.
DSono equiparate alle società in nome collettivo. Non sono equiparate alle società semplici, anche laddove queste abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 relative a questo tipo di società.