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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0054 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 173, comma 5, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

AGli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
BA prescindere dagli effetti e dal tipo di scissione realizzata, gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle sole imposte proprie restano in capo alla società scissa.
CA prescindere dagli effetti e dal tipo di scissione realizzata, gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle sole imposte proprie sono trasferiti in capo alle società beneficiarie.
DGli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, si traferiscono in capo alle società beneficiarie, in caso di scissione parziale, ovvero rimangono alle scisse in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
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Risposta corretta: A

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

art. 173, comma 5 d.P.R. 917/1986
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