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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0060 · banca dati Magistratura Tributaria

Secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

APer valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 9 dell’art. 9 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
BPer valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 6 dell’art. 9 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
CPer valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 9 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
DPer valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 7 dell’art. 9 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
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Risposta corretta: C

Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 9 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

art. 9, comma 3 d.P.R. 917/1986
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