Ai sensi dell'art. 173, comma 4, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali:
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Sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.