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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0098 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 136 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, che si occupa di dettare i criteri per la determinazione dell'imposta dovuta nell'ambito del consolidato fiscale mondiale:

APrevede che fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo parziale o definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito.
BPrevede che fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito.
CPrevede che fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo parziale o definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito purché quest'ultimo non sia stato distribuito.
DPrevede che fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera antecedentemente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero non sia liquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito ma negli esercizi in cui avviene il pagamento, anche parziale, delle imposte estere purché riferite ad un reddito non ancora distribuito.
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Risposta corretta: B

Prevede che fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito.

art. 136 d.P.R. 917/1986
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