ACompetente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'art. 10 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
BCompetente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera c) o della lettera f), dell'art. 20 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
CCompetente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha il domicilio il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera a) o della lettera i), dell'art. 12 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
DCompetente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha il domicilio il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'art. 9 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.