AQuando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di trenta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso deve essere indicata la somma da pagare e gli estremi dell'atto da registrare; non è richiesta del fatto da denunciare.
BQuando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 13 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di trenta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
CQuando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
DQuando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 14 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso deve essere indicata la somma da pagare; non è richiesta l'indicazione degli estremi dell'atto da registrare o del fatto da denunciare.