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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0344 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131:

AChi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 18 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è punito con la sanzione amministrativa pari al duecento per cento dell'imposta dovuta.
BChi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è punito con la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell'imposta dovuta.
CChi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è punito con la sanzione amministrativa pari al cento per centotrenta dell'imposta dovuta.
DChi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta.
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Risposta corretta: D

Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta.

art. 69 d.P.R. 131/1986
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