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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0440 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131:

AUn atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta sul valore aggiunto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
BUn atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
CUn atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta sul valore aggiunto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta di registro per la parte a titolo gratuito.
DUn atto in parte oneroso e in parte gratuito non è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso. E' soggetto esclusivamente all'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: B

Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

art. 25 d.P.R. 131/1986
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