ATra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art. 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non soggetti all'imposta sul reddito delle società si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta non si verifica in modo unitario e autonomo.
BTra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere d) e f) del comma 1, dell'art. 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non soggetti all'imposta sul reddito delle società si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo autonomo ma non unitario.
CTra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art. 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
DTra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, dell'art. 73 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non soggetti all'imposta sul reddito delle società si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta non si verifica in modo unitario e autonomo.