ALa società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f) e h) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.
BLa società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere c) e d) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.
CLa società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.
DLa società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere i) e l) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.