ALe disposizioni degli articoli 172 e 173 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione di enti diversi dalle società. Non valgono nei casi di scissione di enti diversi dalle società.
BLe disposizioni degli articoli 172 e 173 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società.
CLe disposizioni degli articoli 172 e 173 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 non si applicano ai casi di fusione o scissione di enti diversi dalle società.
DLe disposizioni degli articoli 172 e 173 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di scissione di enti diversi dalle società. Non valgono nei casi di fusione di enti diversi dalle società.