AIl contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 214.
BIl contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
CL'amministrazione finanziaria ha diritto, a sua discrezione, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di disporne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 214.
DL'amministrazione finanziaria ha diritto, a sua discrezione, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di disporne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.